(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 18 luglio 2017) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Indennita' di dirigenza 1. A far data dal 1° gennaio 2019 l'indennita' di dirigenza disciplinata dall'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati e' trasformata in indennita' di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L'ammontare dell'indennita' di posizione, di cui la parte fissa e' pari al 40 per cento del valore complessivo dell'indennita' stessa, e' determinato dai contratti collettivi nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, tenuto conto delle dimensioni della struttura dirigenziale, della sua collocazione all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione, nonche' delle responsabilita', della complessita' e del grado di difficolta' dei compiti dirigenziali da svolgere nella posizione ricoperta. Dopo almeno sei anni di incarico dirigenziale, la sola parte fissa dell'indennita' di posizione si trasforma, alla cessazione dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo. 2. In ogni caso il trattamento economico complessivo di un/una dirigente non puo' superare il limite massimo retributivo annuo di 240.000,00 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del/della dipendente. 3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici gia' prodotti e gli effetti economici gia' maturati, sino al 1° gennaio 2019, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale dell'indennita' di dirigenza in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo, in applicazione dell'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei contratti collettivi. L'indennita' di dirigenza gia' maturata ai sensi del presente comma non e' cumulabile con l'indennita' di posizione di cui al comma 1.