(Pubblicata  nel  Supplemento  n. 2  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 18 luglio 2017) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Indennita' di dirigenza 
 
  1. A far  data  dal  1°  gennaio  2019  l'indennita'  di  dirigenza
disciplinata dall'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992,  n.
10, e dai contratti collettivi intercompartimentali,  di  comparto  e
decentrati e' trasformata in indennita' di posizione, composta da una
parte fissa ed una parte variabile.  L'ammontare  dell'indennita'  di
posizione, di cui la parte fissa e' pari al 40 per cento  del  valore
complessivo dell'indennita'  stessa,  e'  determinato  dai  contratti
collettivi nel rispetto dei limiti e dei vincoli di  cui  alla  legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, tenuto conto delle dimensioni della
struttura   dirigenziale,   della   sua   collocazione    all'interno
dell'organizzazione     dell'amministrazione,      nonche'      delle
responsabilita', della complessita' e del grado  di  difficolta'  dei
compiti dirigenziali da  svolgere  nella  posizione  ricoperta.  Dopo
almeno sei  anni  di  incarico  dirigenziale,  la  sola  parte  fissa
dell'indennita'  di   posizione   si   trasforma,   alla   cessazione
dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base  al  sistema
retributivo. 
  2. In ogni caso il  trattamento  economico  complessivo  di  un/una
dirigente non puo' superare il limite massimo  retributivo  annuo  di
240.000,00  euro,  al   lordo   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del/della dipendente. 
  3. Sono fatti salvi gli  effetti  giuridici  gia'  prodotti  e  gli
effetti economici gia' maturati, sino al 1° gennaio 2019,  a  seguito
dei  meccanismi  di  trasformazione   graduale   dell'indennita'   di
dirigenza in  assegno  personale  pensionabile  in  base  al  sistema
retributivo, in applicazione dell'art. 28 della legge provinciale  23
aprile 1992, n. 10,  e  dei  contratti  collettivi.  L'indennita'  di
dirigenza gia' maturata ai sensi del presente comma non e' cumulabile
con l'indennita' di posizione di cui al comma 1.